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Basilea 2 - Il nuovo accordo
Il Nuovo Accordo, redatto nel giugno 2004, entrerà in vigore il 1 gennaio 2007.
Le banche, per essere considerate patrimonialmente solide secondo Basilea 2, dovranno tenere in considerazione tre elementi:
- il capitale di vigilanza, cioè quanto le banche devono accantonare per far fronte al rischio di credito, di mercato e operativo;
- il calcolo del rischio, introducendo le valutazioni specifiche dei singoli prestiti e il rischio operativo (il rischio di mercato era già considerato da Basilea 1);
- il rapporto minimo tra il capitale e il rischio, fissato all’8%.
Le maggiori novità rispetto a Basilea 1 sono:
- l'introduzione del rischio operativo;
- la valutazione della "qualità" di ciascun debitore per il rischio di credito.
I tre pilastri dell'accordo
Il nuovo Accordo di Basilea 2 è articolato in macro capitoli, detti i "tre pilastri":
- 1-Requisiti patrimoniali minimi
Il primo pilastro illustra le regole per calcolare i requisiti di capitale minimo richiesto a fronte delle attività bancarie e i criteri per misurare l'esposizione delle banche alle tre categorie di rischio: di credito, di mercato e operativo. - 2-Controllo prudenziale
Il secondo pilastro promuove la collaborazione attiva tra le banche e le Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate a esprimere un giudizio sull'adeguatezza del controllo dei rischi messo a punto in ciascuna banca. La Banca d'Italia, Autorità di Vigilanza preposta per l'Italia, verifica la compatibilità dei metodi di calcolo adottati dalle singole banche, il rispetto dei vincoli organizzativi e le procedure di gestione del rischio con quanto previsto dal Comitato di Basilea. - 3-Disciplina di mercato
Il terzo pilastro definisce le modalità e i contenuti della comunicazione delle banche al mercato sui rischi assunti e sui metodi usati nella loro misurazione, valutazione e gestione. In questo modo Basilea 2 affida al mercato la funzione di incoraggiare la trasparenza dell'attività bancaria nella gestione del rischio.
I requisiti patrimoniali minimi Il patrimonio di vigilanza è il "cuscinetto" di sicurezza a tutela dei creditori della banca dagli effetti di perdite dovute a eventi rischiosi.
Basilea 2 definisce come indicatore della adeguatezza del capitale di vigilanza delle banche il Total Capital Ratio: il rapporto tra il capitale da accantonare per far fronte alle tre tipologie di rischio e il totale delle attività, pesate per la loro rischiosità.
Questo rapporto non deve essere inferiore all'8%.
