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Cessione Crediti
Ricordiamo che la cessione del credito è un'operazione finanziaria con l'unico scopo di defiscalizzare gli importi difficilmente esigibili.
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LineaCredito completa il ciclo di assistenza sul credito, con il servizio cessione dei crediti utile per la defiscalizzazione dei crediti inesigibili.
Ovviamente il problema della gestione fiscale dei crediti inesigibili si pone quando ricorrono le seguenti condizioni:
- Presenza di un utile di esercizio risultante dal bilancio annuale
- esistenza di crediti non riscuotibili tra le poste attive di bilancio
Se ricorrono contemporaneamente queste due condizioni, l'azienda si trova a dover pagare delle imposte su di un utile di fatto non conseguito.
Tramite la cessione del credito, che verrà effettuata ad una Finanziaria iscritta all’Ufficio Italiano Cambi, garantendo tempi ristretti e con criteri professionali, come legittimato dalla risoluzione ministeriale 13/03/1982 n.9/643, ad un prezzo di acquisto puramente irrisorio, ma corrispondente al reale valore dello stesso, il creditore si "spoglia" della titolarità del credito, ottenendo quindi la possibilità di dedurre fiscalmente l'ammontare di quanto ceduto, andando a costituire una componente negativa di reddito.
Ipotizziamo la cessione pro-soluto di crediti inesigibili per €30.000,00 con una perdita fiscalmente deducibile pari a €29.985,00 (=30.000,00 valore nominale dei crediti ceduti - €15,00 realizzate).
Prima dell'operazione l'azienda avrebbe dovuto versare le seguenti imposte:
| Ricavi | Costi | Utili | Aliquota |
| 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 x 37% | =37.000,00 |
Dopo l'operazione:
| Ricavi | Costi | Utili | Aliquota |
| 270.015,00 | 200.000,00 | 70.015,00 x 37% | =25.905,55 |
Siamo, inoltre, in grado di fornire ai Nostri clienti tutti gli strumenti utili alla
Perdita in bilancio
Ricordiamo, innanzi tutto, che non necessitano ulteriori operazioni per portare in perdita in bilancio i propri crediti per quei debitori assoggettati a procedure concorsuali:
- fallimento
- concordato preventivo
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese
L'amministrazione controllata non rientra tra le procedure per le quali è presunta la perdita in quanto non risulta contemplata dal DPR 42/88.
Per i crediti di modesto valore, che siano tali in relazione all'entità del portafoglio dell'azienda (indichiamo come riferimento un massimo di €2.000,00), la Risoluzione Ministeriale 07/08/1976 n.9/124 ha stabilito che, per la deduzione delle relative perdite, "possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni legali di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".
E' sufficiente, quindi, allegare una documentazione attestante la difficoltà di recuperare il credito, che, di norma, consiste in:
- relazione negativa di recupero crediti stragiudiziale
- informazione patrimoniale Credit Plus
Rimandiamo anche alla Normativa sulla deducibilità dei crediti (art.66 - Imposte sui redditi).
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